{"id":202,"date":"2011-10-22T09:08:58","date_gmt":"2011-10-22T07:08:58","guid":{"rendered":"https:\/\/sandbox.fotografica.pro\/index.php\/2011\/10\/22\/regolamento-per-il-riconoscimento-del-titolo-di-avvocato-specialista-tar-lazio-roma-sent-090611-n-5153\/"},"modified":"2022-07-20T18:37:44","modified_gmt":"2022-07-20T16:37:44","slug":"regolamento-per-il-riconoscimento-del-titolo-di-avvocato-specialista-tar-lazio-roma-sent-090611-n-5153","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/2011\/10\/22\/regolamento-per-il-riconoscimento-del-titolo-di-avvocato-specialista-tar-lazio-roma-sent-090611-n-5153\/","title":{"rendered":"Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista &#8211; TAR Lazio-Roma &#8211; Sent. 09\/06\/11 n. 5153"},"content":{"rendered":"<p>LIBERA PROFESSIONE DI AVVOCATO<br \/>\nTAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; sentenza 9 giugno 2011 n. 5153 (sul regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista, approvato dal CNF).<\/p>\n<p>N. 05153\/2011 REG.PROV.COLL.<br \/>\nN. 10932\/2010 REG.RIC.<br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br \/>\n(Sezione Prima)<br \/>\nha pronunciato la presente<br \/>\nSENTENZA<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 10932 del 2010, proposto da: <br \/>\nAndrea Bullo, Sonia Cirella, Francesco De Marini, Valeria Fusano, Lorella Fumarola, Marco Napoli, Laura Pelizzo, Barbara Savorelli, Federico Zanichelli, in proprio nonch\u00e9 assistiti e difesi dall&rsquo;avv. Claudio De Portu, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, via Nemea, n. 21; <br \/>\ncontro<br \/>\nConsiglio nazionale forense, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Merusi e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3; <br \/>\nMinistero della giustizia, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; <br \/>\nnei confronti di<br \/>\nSocieta&#8217; Italiana Avvocati Amministrativisti &#8211; SIIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lubrano, Benedetta Lubrano ed Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio legale Lubrano &amp; Associati in Roma, via Flaminia, n. 79; <br \/>\nAssociazione Avvocati Giuslavoristi Italiani -AGI, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia &#8211; AIAF, Unione Camere Penali Italiane &#8211; UCPI, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi &#8211; UNCAT, Unione Nazionale Camere Civili &ndash; UNCC, Marco Mazzarelli; <br \/>\nper l&#8217;annullamento<br \/>\ndel regolamento &ldquo;per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista&rdquo; approvato dal Consiglio nazionale forense il 24 settembre 2010, nonch\u00e9 di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, consequenziale e comunque connesso.<\/p>\n<p>Visto il ricorso;<br \/>\nVisto l&rsquo;atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;<br \/>\nVisto l&rsquo;atto di costituzione in giudizio del Consiglio nazionale forense;<br \/>\nVisto l&rsquo;atto di costituzione in giudizio di Societa&#8217; Italiana Avvocati Amministrativisti &#8211; SIIA;<br \/>\nViste le memorie difensive;<br \/>\nVisti gli atti tutti della causa;<br \/>\nRelatore nell&#8217;udienza pubblica del 6 aprile 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br \/>\nRitenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<\/p>\n<p>FATTO<br \/>\nCon ricorso notificato in data 23 novembre 2010, depositato il successivo 7 dicembre, gli istanti, premesso di essere tutti avvocati iscritti all&rsquo;albo professionale da meno di venti anni, espongono che il regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a partire dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina le condizioni e le modalit\u00e0 per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli avvocati del titolo di avvocato specialista, in un massimo di due materie tra le undici aree del diritto ivi individuate, \u00e8 lesivo della loro professionalit\u00e0.<br \/>\nCi\u00f2 in quanto, proseguono i ricorrenti, il provvedimento, senza alcuna base normativa, e senza alcuna imparzialit\u00e0, realizza una vera e propria riforma dell&rsquo;ordinamento professionale, incidente sul lavoro di ciascun professionista, con ricadute anche economiche di assoluto rilievo sul piano della concorrenza, poich\u00e8, da un lato, convoglia l&rsquo;offerta al pubblico delle prestazioni professionali, dall&rsquo;altro impedisce ai ricorrenti medesimi, almeno per i primi due anni successivi all&rsquo;entrata in vigore del regolamento (periodo minimo necessario per la frequenza dei corsi formativi propedeutici al sostenimento dell&rsquo;esame di accesso al titolo) di conseguire il titolo di specialista nella materia in cui essi esercitano la professione forense (diritto amministrativo).<br \/>\nDi tale regolamento i ricorrenti espongono indi l&rsquo;illegittimit\u00e0 e domandano l&rsquo;annullamento, deducendo, a sostegno della domanda, le doglianze di seguito illustrate nei titoli e, sinteticamente, nel contenuto.<br \/>\n1) Violazione dell&rsquo;art. 10 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 &ndash; violazione degli artt. 80 e 81 del Trattato UE &ndash; violazione dei principi comunitari posti a tutela della concorrenza nel mercato dei servizi interni &ndash; violazione degli artt. 3 e 41 Cost. &ndash; eccesso di potere per disparit\u00e0 di trattamento, sviamento, contraddittoriet\u00e0, carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicit\u00e0 ed ingiustizia manifeste.<br \/>\nI ricorrenti stigmatizzano il sistema del doppio binario adottato dal regolamento in via transitoria, rispetto allo spartiacque costituito dal possesso dell&rsquo;iscrizione all&rsquo;albo da almeno venti anni, che d\u00e0 titolo ad una procedura semplificata per l&rsquo;accesso al titolo de quo, istitutivo, secondo i medesimi, almeno nei primi anni di attuazione del regolamento, di un vero e proprio monopolio, privo di una reale giustificazione, poich\u00e9 basato sulla mera anzianit\u00e0 di iscrizione.<br \/>\n2) Eccesso di potere per contraddittoriet\u00e0 intrinseca &ndash; illogicit\u00e0 ed ingiustizia manifeste sotto altro profilo.<br \/>\nI ricorrenti lamentano che il regolamento assegna alla pregressa esperienza professionale concreta un ruolo assai modesto, e alle pubblicazioni scientifiche dell&rsquo;avvocato nella materia di specializzazione nessuna rilevanza.<br \/>\n3) Violazione dei principi generali in tema di commissioni d&rsquo;esame &ndash; eccesso di potere per disparit\u00e0 di trattamento, illogicit\u00e0 ed ingiustizia manifeste sotto altro profilo.<br \/>\nI ricorrenti stigmatizzano l&rsquo;ampio ruolo che il regolamento conferisce, anche in sede di prima applicazione e nella composizione delle commissioni di esame, alle associazioni di categoria, con particolare riferimento alla SSIA, nonch\u00e9 gli stessi criteri di scelta delle associazioni abilitate a svolgere i corsi propedeutici al sostenimento dell&rsquo;esame per il conseguimento del titolo.<br \/>\n4) Violazione dell&rsquo;art. 117 Cost. &ndash; violazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 &ndash; violazione del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 &ndash; violazione del d.lgs. cps. 28 maggio 1947, n. 597 &ndash; violazione del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 &ndash; incompetenza per carenza assoluta di potere &ndash; assenza di istruttoria &ndash; travisamento dei presupposti di fatto.<br \/>\nI ricorrenti espongono che la materia oggetto di regolazione \u00e8 coperta da riserva di legge statale, che non lascia spazio a norme regolamentari provenienti dal CNF, le quali, per l&rsquo;effetto risultano illegittime, ai limiti della nullit\u00e0.<br \/>\nConclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento del regolamento oggetto di censure.<br \/>\nSi \u00e8 costituito in resistenza senza formulare specifiche difese il Ministero della giustizia.<br \/>\nSi \u00e8 costituito in giudizio il Consiglio nazionale forense, eccependo l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze ed instando per la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br \/>\nAnaloghe conclusioni sono state rassegnate anche dalla controinteressata Societa&#8217; Italiana Avvocati Amministrativisti &ndash; SIAA.<br \/>\nNell&rsquo;ambito delle predette difese, sono state spiegate anche varie eccezioni di carattere pregiudiziale.<br \/>\nLe parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.<br \/>\nLa causa \u00e8 stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2011.<br \/>\nDIRITTO<br \/>\n1. Si controverte in ordine alla legittimit\u00e0 del regolamento, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a partire dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina, anche a mezzo di un regime transitorio, le condizioni e le modalit\u00e0 per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli avvocati, a domanda, del titolo di avvocato specialista, in un massimo di due materie tra le undici aree del diritto ivi indicate, suscettibili di successivi aggiornamenti.<br \/>\nLimitando, per economicit\u00e0 di mezzi espositivi, la descrizione del provvedimento impugnato, composto di 14 disposizioni molto articolate, va rappresentato che, a regime, secondo il regolamento, il titolo di avvocato specialista, che consiste nel rilascio di un diploma e nell&rsquo;inserimento in appositi registri pubblici tenuti dal Consiglio nazionale forense, attesta l&rsquo;acquisizione nelle predette aree di diritto, in capo all&rsquo;avvocato ininterrottamente iscritto all&rsquo;albo da almeno sei anni, ed in possesso di ulteriori requisiti, tra cui la frequenza biennale di una scuola o di un corso di alta formazione riconosciuti dal CNF e tenuti da enti o soggetti iscritti in apposito registro del CNF, per un minimo di 200 ore complessive, nonch\u00e9 all&rsquo;esito di apposito esame sostenuto con esito favorevole presso il CNF, di una &ldquo;specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso \u00e8 attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua&rdquo; (art. 2).<br \/>\nLa controversia \u00e8 proposta dagli avvocati ricorrenti, iscritti all&rsquo;albo professionale da meno di venti anni, soggetti al predetto regime ordinario, che, esposta la lesivit\u00e0 del provvedimento nei confronti della loro professionalit\u00e0, ne deducono l&rsquo;illegittimit\u00e0 per vari profili, tra cui il difetto di attribuzione in capo al CNF di potest\u00e0 regolamentare nella materia de qua.<br \/>\nResiste il Consiglio nazionale forense.<br \/>\nResiste, altres\u00ec, la controinteressata Societ\u00e0 Italiana Avvocati Amministrativisti &ndash; SIAA.<br \/>\nQuest&rsquo;ultima, unitamente ad altre associazioni, alla luce dell&rsquo;impugnato regolamento (art. 11), ha titolo in sede di prima applicazione ad espletare i corsi propedeutici al sostenimento dell&rsquo;esame di specialista presso il CNF.<br \/>\n2. E&rsquo; d&rsquo;uopo osservare innanzitutto che le parti resistenti hanno spiegato eccezioni pregiudiziali in relazione a singoli motivi di ricorso.<br \/>\nIl Collegio pu\u00f2, peraltro, senz&rsquo;altro prescindere dal loro esame, atteso che il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF a regolare la materia de qua, per il quale non si pone alcuna questione pregiudiziale, e che presenta carattere assorbente, \u00e8 fondato.<br \/>\n3. Ai sensi del terzo comma dell&rsquo;art. 117 Cost., come sostituito dall&#8217;art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia delle professioni appartiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni.<br \/>\nCon legge 5 giugno 2003, n. 131, sono state dettate disposizioni per l&rsquo;adeguamento dell&rsquo;ordinamento alla predetta legge costituzionale n. 3 del 2001.<br \/>\nL&rsquo;art. 1 della ridetta legge 131\/2003, ribadito al comma 3 che nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potest\u00e0 legislativa nell&#8217;ambito dei princ\u00ecpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti, ha delegato il Governo, al comma 4, ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi ricognitivi dei princ\u00ecpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall&#8217;articolo 117, terzo comma, Cost..<br \/>\nLa ricognizione dei princ\u00ecpi fondamentali in materia di professioni \u00e8 intervenuta con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30.<br \/>\nIn tale ambito, chiarito dall&rsquo;art. 3, titolato &ldquo;Tutela della concorrenza e del mercato&rdquo;, che l&rsquo;esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attivit\u00e0 professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonch\u00e9 della pubblicit\u00e0 professionale (comma 1), recita l&rsquo;art. 4, comma 2, che &ldquo;La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato&rdquo;.<br \/>\nResta pertanto affermato che, anche in relazione alla tutela della concorrenza, \u00e8 la legge statale a dover individuare i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali necessari per l&rsquo;esercizio delle attivit\u00e0 che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali.<br \/>\nIn particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, principio fondamentale in materia di professioni \u00e8 la riserva a favore dello Stato per l&rsquo;individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, nonch\u00e9 della istituzione di registri professionali e la previsione delle condizioni per l&rsquo;iscrizione ad essi&quot; (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 132).<br \/>\n4. Chiarito il quadro normativo in cui si inserisce la controversia, il Collegio ritiene anzitutto di precisare, in via preliminare, che nella presente fattispecie va tenuta in disparte ogni questione di merito attinente l&rsquo;opportunit\u00e0 o l&rsquo;utilit\u00e0 della introduzione di una disciplina delle specializzazioni dell&rsquo;attivit\u00e0 forense, notoriamente non rimessa a questa sede.<br \/>\nAltrettanto \u00e8 a dirsi in ordine alla necessit\u00e0 che l&rsquo;ordinamento appresti utili misure per affrontare le &ldquo;auto-proclamazioni&rdquo; pubblicitarie di inesistenti specializzazioni forensi, descritto dalle parti resistenti: la problematica, di cui non si intende sminuire n\u00e9 la portata n\u00e9 la negativa incidenza sull&rsquo;interesse pubblico generale all&rsquo;amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa in giudizio, non pu\u00f2, per\u00f2, evidentemente rilevare in tema di individuazione del soggetto pubblico competente all&rsquo;individuazione ed all&rsquo;adozione delle misure stesse.<br \/>\n5. Tanto premesso, ed in relazione al sopra descritto quadro normativo, dal quale emerge graniticamente che la materia de qua \u00e8 riservata al legislatore statale, osserva il Collegio che non risulta che il medesimo abbia esercitato detta riserva, n\u00e9 riformando direttamente l&rsquo;ordinamento della professione forense, sede propria per l&rsquo;introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell&rsquo;attivit\u00e0, n\u00e9 attribuendo al CNF la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della professione legale.<br \/>\nDi talch\u00e8 al Collegio non \u00e8 dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potest\u00e0, esercitata con l&rsquo;atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento &ndash; quella dell&rsquo;avvocato specialista &ndash; che si aggiunge alle figure dell&rsquo;avvocato iscritto all&rsquo;albo e dell&rsquo;avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.<br \/>\n5.1. Al riguardo, infatti, a nulla vale sostenere, come fanno le parti resistenti, che la figura professionale dell&rsquo;avvocato, anche dopo l&rsquo;introduzione delle specializzazioni, &ldquo;rimane assolutamente unica&rdquo;, potendo comunque il professionista forense, dopo il superamento dell&rsquo;esame di Stato, e l&rsquo;iscrizione all&rsquo;albo degli avvocati, &ldquo;svolgere la propria attivit\u00e0 professionale in tutti i settori dell&rsquo;ordinamento indipendentemente dall&rsquo;aver partecipato alla procedura prevista per il conseguimento del titolo qualificante di specialista&rdquo;.<br \/>\nLa valenza istitutiva di nuove figure professionali della impugnata normativa si desume infatti pacificamente dalla circostanza che il gravato regolamento prevede l&rsquo;istituzione da parte del CNF di appositi registri pubblici ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli avvocati specialisti nelle considerate aree di diritto (art. 5, comma 2). Come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, la stessa istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l&#8217;iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attivit\u00e0 cui l&#8217;elenco fa riferimento, hanno, gi\u00e0 di per s\u00e9, &ldquo;una funzione individuatrice della professione&rdquo; (sentenze n. 57 del 2007; n. 355 del 2005; n. 300 del 2007).<br \/>\n5.2. N\u00e9, ai fini dell&rsquo;esame della presente controversia, occorre spendere molte parole in punto di accertamento della natura, e dei poteri, anche amministrativi, del CNF, ovvero in ordine ai c.d. regolamenti &ldquo;liberi&rdquo; previsti dall&#8217;art. 17, comma 1, lett. c), della l. 23 agosto 1988, n. 400 [ovvero di quei regolamenti che derogano al principio generale secondo cui il potere regolamentare, espressione di una potest\u00e0 normativa, secondaria rispetto alla potest\u00e0 legislativa, e disciplinante in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all&#8217;ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalit\u00e0 e dell&#8217;astrattezza, rispondendo a regole di stretta tipicit\u00e0, deve sempre trovare nella legge la propria legittimazione (C. Stato, Atti norm., 7 giugno 1999, n. 107)], ovvero dei regolamenti &ldquo;indipendenti&rdquo; o &ldquo;autonomi&rdquo; (perch\u00e9 promananti da enti dotati, come il CNF, di indipendenza od autonomia), manifestazione di un potere di autoregolamentazione o autogoverno, invocati dal CNF, ma comunque ascrivibili alla compagine dei primi.<br \/>\nInvero, da un lato, si versa, come gi\u00e0 sopra chiarito, in una materia riservata alla legge dello Stato, ci\u00f2 che fa escludere ab origine l&rsquo;astratta operativit\u00e0 degli strumenti invocati dalla parte resistente, in forza della prescrizione dettata dalla lett. c) del sopraccitato art. 17, quanto ai regolamenti &ldquo;liberi&rdquo;, e, oltre a ci\u00f2, in forza del principio di unitariet\u00e0 dell&rsquo;ordinamento giuridico, quanto ai regolamenti &ldquo;indipendenti&rdquo;.<br \/>\nDall&rsquo;altro, ed in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell&rsquo;art. 91 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante &ldquo;Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore&rdquo;, convertito dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, che dispone che &ldquo;Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale&rdquo;, non \u00e8 consentito dubitare che la via regolamentare \u00e8 assolutamente inidonea ad incidere autonomamente su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario.<br \/>\nE, quanto a quest&rsquo;ultimo profilo, non \u00e8 privo di significato che le difese resistenti neanche tentino di illustrare la compatibilit\u00e0 delle norme regolamentari di cui si discute con l&rsquo;art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933.<br \/>\nInfine, merita comunque di essere segnalato che neanche \u00e8 condivisibile l&rsquo;argomentazione relativa alla rilevanza meramente interna delle norme regolamentari impugnate, spesa dalle parti resistenti in uno alle considerazioni relative alla potest\u00e0 di autonoma regolamentazione: essa, infatti, per quanto sin qui esposto, si risolve in una mera asserzione teorica, ovvero priva di qualsiasi riscontro nell&rsquo;impianto dispositivo oggetto di giudizio.<br \/>\n5.3. Le parti resistenti tentano infine di aggirare l&rsquo;ostacolo costituito dalla carenza di una norma che attribuisca specificamente in capo al CNF la regolazione della materia de qua invocando recenti statuizioni di questo Tribunale (per tutte, Tar Lazio, III-quater, 17 luglio 2009, n. 7081), in forza delle quali, in tema di formazione forense, \u00e8 stata riconosciuta la sussistenza del potere di normazione interna del CNF, e ci\u00f2 ai sensi dell&rsquo;art. 2 (&ldquo;Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali&rdquo;), comma 3, del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.<br \/>\nRecita la invocata disposizione dell&rsquo;art. 2 del d. l. 223\/2006:<br \/>\n&ldquo;1. In conformit\u00e0 al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libert\u00e0 di circolazione delle persone e dei servizi, nonch\u00e8 al fine di assicurare agli utenti un&#8217;effettiva facolt\u00e0 di scelta nell&#8217;esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivit\u00e0 libero professionali e intellettuali:<br \/>\na) l&#8217;obbligatoriet\u00e0 di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;<br \/>\nb) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicit\u00e0 informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonch\u00e8 il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicit\u00e0 del messaggio il cui rispetto \u00e8 verificato dall&#8217;ordine;<br \/>\nc) il divieto di fornire all&#8217;utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societ\u00e0 di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l&#8217;oggetto sociale relativo all&#8217;attivit\u00e0 libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non pu\u00f2 partecipare a pi\u00f9 di una societ\u00e0 e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o pi\u00f9 soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilit\u00e0&hellip;..<br \/>\n3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l&#8217;adozione di misure a garanzia della qualit\u00e0 delle prestazioni professionali, entro il 1&deg; gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle&rdquo;.<br \/>\nAlla luce della norma, per\u00f2, neanche tale argomentazione risulta conducente.<br \/>\nInfatti:<br \/>\n&#8211; l&rsquo;avvenuta abrogazione, da parte del riportato art. 2, comma 1, delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, in riferimento a tutte le attivit\u00e0 libero professionali ed intellettuali, il divieto anche parziale di svolgere pubblicit\u00e0 informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, nulla dice in ordine alla necessariet\u00e0 o all&rsquo;opportunit\u00e0 dell&rsquo;introduzione in uno di tali settori dell&rsquo;istituto delle specializzazioni, espressamente vietate dal relativo ordinamento a mezzo di una previsione di perdurante vigenza alla data della norma, costituita dall&rsquo;art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933;<br \/>\n&#8211; nell&rsquo;art. 2 del d.l. 223\/2006 non vi \u00e8 traccia n\u00e9 esplicita n\u00e9 implicita di una volont\u00e0 o di un ratio abrogatrice del suddetto art. 91;<br \/>\n&#8211; la valorizzazione delle disposizioni deontologiche e pattizie e dei codici di autodisciplina emergente dal comma 3 dell&rsquo;art. 2 in parola \u00e8 chiaramente una misura adeguatrice, o di accompagnamento, con effetti interni allo stesso ambito regolatorio interno, di quanto gi\u00e0 direttamente disposto dal comma 1 della norma primaria, in applicazione di un principio di tendenziale rispetto della eterogeneit\u00e0 e della separatezza delle fonti;<br \/>\n&#8211; il meccanismo contemplato al comma 3 del ridetto art. 2, con l&rsquo;apposizione di un termine perentorio all&rsquo;attivit\u00e0 adeguatrice deontologica o pattizia o dei codici di autoregolamentazione, scaduto il quale subentra la previsione della nullit\u00e0 ope legis delle norme deontologiche o pattizie o codicistiche in contrasto con il comma 1 dello stesso articolo, sottolinea, piuttosto che annullare, la primazia nella materia della legge statale sulla fonte pattizia;<br \/>\n&#8211; la comminatoria della nullit\u00e0 ope legis di cui al ripetuto comma 3 \u00e8 testualmente riferita alle sole previsioni deontologiche, pattizie e codicistiche in contrasto con il comma 1 dello stesso articolo, e non pu\u00f2 certamente essere estesa alla norma di fonte primaria di cui all&rsquo;art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933;<br \/>\n&#8211; alla gi\u00e0 detta valorizzazione della sede pattizia e deontologica operata dal comma 3 viene senz&rsquo;altro riconnessa, oltre che una pars destruens, una pars costruens, ma alla stessa non pu\u00f2 ascriversi una portata generale od illimitata, ovvero travalicante il mero ordinamento a valenza meramente interna, attesa la carenza di qualsiasi indicazione del legislatore che legittimi le sedi deontologiche e pattizie al compimento di scelte di portata riformatrice della struttura portante delle considerate professioni, in sostituzione del legislatore stesso;<br \/>\n&#8211; in particolare, il richiamo operato dal ridetto comma 3 alla &ldquo;qualit\u00e0 delle prestazioni professionali&rdquo;, riferito, com&rsquo;\u00e8, al (normativamente) variegato ambito delle attivit\u00e0 libero professionali ed intellettuali contemplato dall&rsquo;art. 2 che lo contiene, non risulta suscettibile, sotto il profilo ermeneutico, di una considerazione che lo renda talmente avulso dal complessivo contesto nel quale il rimando si pone, da farlo involvere, prima, in una manifestazione di volont\u00e0 del legislatore statale di recedere dalla regolazione di tutte le attivit\u00e0 professionali, ed in particolare dell&rsquo;attivit\u00e0 forense, quasi alla stregua di una loro &ldquo;liberalizzazione&rdquo;, poi, segnatamente, in una delega in bianco al CNF: entrambe tali conclusioni, che le difese resistenti sembrano propugnare, si profilano infatti abnormi rispetto sia al dato testuale che allo spirito della considerata disposizione dell&rsquo;art. 2.<br \/>\nInfine, \u00e8 appena il caso di osservare che l&rsquo;art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933 \u00e8 rimasto del tutto estraneo alla congerie normativa considerata dalle sentenze amministrative di primo grado come appena sopra invocate da parte resistente. La circostanza, unitamente alla valenza meramente interna della regolazione della materia della formazione ivi considerata, fa escludere la sussistenza di qualsiasi profilo di sovrapponibilit\u00e0, anche in relazione all&rsquo;esito, delle relative controversie rispetto alla questione all&rsquo;odierno esame.<br \/>\n6. Per tutto quanto precede, in accoglimento del quarto motivo di doglianza, il ricorso deve essere accolto.<br \/>\nPer l&rsquo;effetto, accertata la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento, lo stesso deve essere dichiarato nullo ai sensi dell&#8217;art. 21- septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, categoria di invalidit\u00e0 dell&rsquo;atto amministrativo per la quale l&rsquo;art. 31, comma 4 del codice della giustizia amministrativa facoltizza il Collegio al rilievo d&rsquo;ufficio.<br \/>\nNella specie, comunque, la doglianza accolta, seppur senza trovare precisa corrispondenza nelle conclusioni rassegnate in ricorso, ha lamentato la nullit\u00e0 dell&rsquo;atto impugnato.<br \/>\nLa novit\u00e0 della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br \/>\ndefinitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, dichiarando, per l&rsquo;effetto, la nullit\u00e0 del regolamento impugnato di cui in epigrafe.<br \/>\nSpese compensate.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/>\nGiorgio Giovannini, Presidente<br \/>\nRoberto Politi, Consigliere<br \/>\nAnna Bottiglieri, Consigliere, Estensore<br \/>\nDEPOSITATA IN SEGRETERIA<br \/>\nIl 09\/06\/2011<br \/>\nIL SEGRETARIO<br \/>\n(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"LIBERA PROFESSIONE DI AVVOCATO TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; sentenza 9 giugno 2011 n. 5153 (sul regolamento per&hellip;\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-202","post","type-post","status-publish","format-standard","category-sentenze-varie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=202"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31325,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/202\/revisions\/31325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}