{"id":211,"date":"2011-11-07T21:54:59","date_gmt":"2011-11-07T19:54:59","guid":{"rendered":"https:\/\/sandbox.fotografica.pro\/index.php\/2011\/11\/07\/definitivo-art-34-della-l111-del-15-luglio-2011\/"},"modified":"2011-11-07T21:54:59","modified_gmt":"2011-11-07T19:54:59","slug":"definitivo-art-34-della-l111-del-15-luglio-2011","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/2011\/11\/07\/definitivo-art-34-della-l111-del-15-luglio-2011\/","title":{"rendered":"ART. 34 DELLA L.111 DEL 15 LUGLIO 2011"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Inserimento dell&rsquo;art. 42 bis al d.p.r. 327\/2001 : l&rsquo;utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse determina l&rsquo;obbligo di corresponsione di un indennizzo pari al 10% del valore venale del bene e l&rsquo;acquisizione sanante dello stesso.<\/strong><\/em><br \/>\n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/strong> &nbsp; <\/em><u><em><strong>-ARTICOLO 34-<br \/>\n<\/strong><\/em><\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\nModifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di<br \/>\nespropriazione per pubblica utilita&rsquo; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno<br \/>\n2001, n. 327 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15\/7\/2011, N. 111<br \/>\n&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br \/>\nTitolo II &#8211; DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO<br \/>\nModifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione<br \/>\nper pubblica utilita&rsquo; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327<br \/>\n&nbsp;1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l&rsquo;articolo 42 e&rsquo; inserito il seguente: &laquo;42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) &#8211; 1.Valutati gli interessi in conflitto, l&rsquo;autorita&rsquo; che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita&rsquo;, puo&rsquo; disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest&rsquo;ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.<br \/>\n2. Il provvedimento di acquisizione puo&rsquo; essere adottato anche quando sia stato annullato l&rsquo;atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all&rsquo;esproprio, l&rsquo;atto che abbia dichiarato la pubblica utilita&rsquo; di un&rsquo;opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo&rsquo; essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l&rsquo;annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l&rsquo;amministrazione che ha adottato l&rsquo;atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia&rsquo; erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell&rsquo;interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.<br \/>\n3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l&rsquo;indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e&rsquo; determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita&rsquo; e, se l&rsquo;occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell&rsquo;articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e&rsquo; computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita&rsquo; del danno, l&rsquo;interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>\n4. Il provvedimento di acquisizione, recante l&rsquo;indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell&rsquo;area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e&rsquo;specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l&rsquo;emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l&rsquo;assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell&rsquo;atto e&rsquo; liquidato l&rsquo;indennizzo di cui al comma 1 e ne e&rsquo; disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L&rsquo;atto e&rsquo; notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta&rsquo; sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell&rsquo;articolo 20, comma 14; e&rsquo; soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell&rsquo;amministrazione procedente ed e&rsquo; trasmesso in copia all&rsquo;ufficio istituito ai sensi dell&rsquo;articolo 14, comma 2.<br \/>\n5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalita&rsquo; di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita&rsquo; di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e&rsquo; di competenza dell&rsquo;autorita&rsquo; che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell&rsquo;indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e&rsquo; pari al venti per cento del valore venale del bene.<br \/>\n6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando e&rsquo; imposta una servitu&rsquo; e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l&rsquo;autorita&rsquo; amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo&rsquo; procedere all&rsquo;eventuale acquisizione del diritto di servitu&rsquo; al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.<br \/>\n7. L&rsquo;autorita&rsquo; che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne&rsquo; da&rsquo;comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.<br \/>\n8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi&rsquo; applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e&rsquo; gia&rsquo; stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualita&rsquo; e prevalenza<br \/>\ndell&rsquo;interesse pubblico a disporre l&rsquo;acquisizione; in tal caso, le somme gia&rsquo; erogate al proprietario, maggiorate dell&rsquo;interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.&rdquo;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Inserimento dell&rsquo;art. 42 bis al d.p.r. 327\/2001 : l&rsquo;utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico&hellip;\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[61],"tags":[],"class_list":["post-211","post","type-post","status-publish","format-standard","category-leggi-e-disegni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}