{"id":280,"date":"2012-02-08T12:31:12","date_gmt":"2012-02-08T10:31:12","guid":{"rendered":"https:\/\/sandbox.fotografica.pro\/index.php\/2012\/02\/08\/cds-sezione-vi-n-3992012-accesso-come-rimedio-volto-ad-ottenere-effettiva-trasparenza-dellattivita-della-pa-indipendentemente-da-effettiva-lesione\/"},"modified":"2022-07-20T18:37:44","modified_gmt":"2022-07-20T16:37:44","slug":"cds-sezione-vi-n-3992012-accesso-come-rimedio-volto-ad-ottenere-effettiva-trasparenza-dellattivita-della-pa-indipendentemente-da-effettiva-lesione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/2012\/02\/08\/cds-sezione-vi-n-3992012-accesso-come-rimedio-volto-ad-ottenere-effettiva-trasparenza-dellattivita-della-pa-indipendentemente-da-effettiva-lesione\/","title":{"rendered":"CDS sezione VI n. 399\/2012: accesso come rimedio volto ad ottenere effettiva trasparenza dell\u2019attivit\u00e0 della P:A. \u2013 indipendentemente da effettiva lesione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">N. 00399\/2012REG.PROV.COLL.<br \/>\nN. 06001\/2011 REG.RIC.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><strong><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-237\" width=\"76\" height=\"87\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/simbolo-repubblica-italiana.jpg\" \/><br \/>\nREPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">Il Consiglio di Stato<br \/>\nin sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br \/>\n<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\">ha pronunciato la presente<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br \/>\n<\/span><strong><span style=\"font-family: Times New Roman;\">SENTENZA<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 6001 del 2011, proposto dalla s.r.l. Plav , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Nistic\u00f2, con domicilio eletto presso la signora Giulia Piacentino in Roma, via delle Quattro Fontane 15; <br \/>\ncontro<br \/>\nIl Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br \/>\nnei confronti di<br \/>\nIl Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; Roma, rispettivamente nelle persone del Ministro pro tempore e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br \/>\nper la riforma<br \/>\ndella sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 2745 del 2011, resa tra le parti, concernente PARZIALE DINIEGO ALL&#8217;ACCESSO ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI REVOCA CONTRIBUTO FINANZIARIO;<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza &#8211; Roma;<br \/>\nViste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l&rsquo;avvocato Lanigra, per delega dell&#8217;avvocato Nistic\u00f2, e l&#8217;avvocato dello Stato Marone;<\/p>\n<p>1.Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lazio (Sezione terza ter) ha respinto il ricorso n. 10922 del 2010, proposto dalla s.r.l. Plav , ex art. 116 c.p.a., per l&rsquo;annullamento del provvedimento del 26 ottobre 2010, n. 33817, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, di parziale diniego all&rsquo;accesso agli atti relativi al procedimento di revoca del contributo finanziario, erogato alla societ\u00e0 ai sensi della legge n.488 del 1992.<br \/>\n2. Con atto del 24 settembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava l&rsquo;avvio del procedimento di revoca dei contributi concessi alla s.r.l. Plav , a seguito della nota n.1017 del 25 gennaio 2007, con la quale la Guardia di Finanza, compagnia di Vibo Valentia, aveva segnalato l&rsquo;effettuazione di indagini di polizia tributaria nei confronti della predetta societ\u00e0, e della nota n. 381451 del 12 novembre 2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza II Reparto, con la quale si comunicava che &#8211; a seguito di indagini di polizia giudiziaria &#8211; erano emerse irregolarit\u00e0 a carico della medesima s.r.l. Plav . <br \/>\nLa nota del 24 settembre 2010 comunicava, altres\u00ec, che i soggetti legittimati, ai sensi dell&rsquo;art. 7 della legge n. 241 del 1990, avrebbero potuto presentare memorie scritte e documenti pertinenti l&rsquo;oggetto del procedimento, nonch\u00e9 prendere visione degli atti del procedimento, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della sopracitata legge n.241 del 1990 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n.184.<br \/>\nCon istanze del 20 e 22 ottobre 2010, la s.r.l. Plav chiedeva l&rsquo;accesso agli atti del procedimento.<br \/>\nCon nota del 26 ottobre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico accoglieva la richiesta di accesso con riferimento agli atti di sua competenza, presentata dalla s.r.l. Plav, mentre, per ci\u00f2 che riguardava l&rsquo;accesso agli atti emessi dalla Guardia di Finanza, precisava che non era nella facolt\u00e0 dell&rsquo;Amministrazione concedere alcun tipo di accesso ad atti dei quali non era &ldquo;inequivocabilmente nota&rdquo; l&rsquo;ostensibilit\u00e0 e che, qualora ci\u00f2 fosse stato possibile, la richiesta di accesso avrebbe dovuto essere rivolta presso la Guardia di Finanza di Vibo Valentia, che tali atti aveva emesso. <br \/>\nLa richiesta di accesso a tali atti veniva reiterata dalla s.r.l. Plav , in data 29 ottobre 2010, nel corso di un incontro svoltosi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che confermava il diniego precedentemente comunicato.<br \/>\n3. Con il ricorso di primo grado n. 10922 del 2010, proposto ex art. 116 c.p.a., la s.r.l. Plav ha, quindi, adito il T.A.R. Lazio, sede di Roma, lamentando l&rsquo;illegittimit\u00e0 del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale le \u00e8 stato negato l&rsquo;accesso ai suddetti documenti, predisposti dalla Guardia di Finanza.<br \/>\nIl giudice di prime cure nella sentenza del 24 febbraio 2011, n. 2745, con cui ha respinto il ricorso in questione, ha rilevato che:<br \/>\na) parte ricorrente sia in possesso di tutti gli elementi tali da consentire l&rsquo;articolazione di censure nei confronti dell&rsquo;atto di revoca, in quanto nell&rsquo;atto di avvio delle indagini sono specificatamente riportate tutte le ragioni, rivenienti appunto dagli atti della Guardia di Finanza e comunque le uniche da prendere in considerazione in sede di contenzioso, che hanno determinato il Ministero ad avviare il procedimento di revoca; <br \/>\nb) non \u00e8 contestato tra le parti che la societ\u00e0 ricorrente \u00e8 pure in possesso del verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che notoriamente contiene tutti gli accertamenti fiscali dettagliati e comprovati e tutte le ragioni di irregolarit\u00e0 riscontrate; <br \/>\nc) la stessa societ\u00e0 ricorrente ammette di avere avuto accesso a tutti gli atti del procedimento penale;<br \/>\nd) sembra difficile credere, in relazione a tutto ci\u00f2, che non conosca con precisione le ragioni della revoca della concessione.<br \/>\nIn sintesi, dunque, il T.A.R. ha rigettato il ricorso dell&rsquo;odierna appellante, ritenendo che la medesima conosceva le ragioni per cui \u00e8 stato avviato il procedimento di revoca del finanziamento e che, come rilevato dall&rsquo;Avvocatura Generale dello Stato, il diritto di accesso non si estende ad un controllo ex se sul corretto comportamento dell&rsquo;Amministrazione.<br \/>\nCon l&rsquo;appello in esame, la societ\u00e0 ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua parziale riforma, sia integralmente accolto il ricorso di primo grado.<br \/>\n4. Cos\u00ec sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, osserva la Sezione che il presente giudizio non riguarda la legittimit\u00e0 dell&rsquo;atto di avvio del procedimento di revoca del finanziamento, bens\u00ec esclusivamente il fatto che, proprio a seguito dell&rsquo;avvio di tale procedimento, la parte destinataria del medesimo provvedimento di revoca ritiene di non aver potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di accesso agli atti, essendole stata preclusa l&rsquo;ostensione di alcuni documenti (le note della Guardia di Finanza): la societ\u00e0 chiede di poter esercitare tale diritto in considerazione del fatto che proprio dai citati documenti \u00e8 scaturita la decisione ministeriale di revocare il beneficio in questione.<br \/>\n5. Sul piano normativo, va premesso che la disciplina dettata dalla legge n.241 del 1990 assegna all&rsquo;Amministrazione che detiene i documenti l&rsquo;obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l&rsquo;esercizio del diritto di accesso in relazione all&rsquo;esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che sorregga l&rsquo;istanza proposta, nonch\u00e9 l&rsquo;obbligo di verifica di condizioni ostative (quali quelle previste dall&rsquo;art. 24) all&rsquo;esercizio di tale diritto. <br \/>\nOrbene, nel caso di specie non solo non \u00e8 contestabile la legittimazione della ricorrente a richiedere l&rsquo;accesso agli atti ed il nesso logico-funzionale fra le finalit\u00e0 che la medesima intende perseguire e la documentazione richiesta, ma non ci sono dubbi neanche sul fatto che il suo interesse alla ostensione delle note della Guardia di Finanza sia concreto e diretto, essendo state le medesime &#8211; come affermato nell&rsquo;atto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2010 &#8211; alla base dell&rsquo;avvio del procedimento di revoca del finanziamento.<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 valere, al fine di sostenere la legittimit\u00e0 della scelta di negare l&rsquo;ostensione dei pluricitati documenti, il fatto che l&rsquo;odierna appellante sia in possesso di altri documenti da cui poter trarre gli elementi necessari per partecipare al procedimento amministrativo di revoca del finanziamento. Essere in possesso dei documenti presi a base dalla pubblica Amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali \u00e8 cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza in quanto siano stati richiamati negli atti successivi: la completa conoscenza dell&rsquo;atto &ndash; posto a base di quelli successivi . costituisce la base primaria su cui impostare la difesa delle proprie diritti posizioni giuridiche soggettive.<br \/>\n6. In base a quanto esposto, non risulta condivisibile l&rsquo;affermazione dell&rsquo;Avvocatura Generale dello Stato, ripresa dal giudice di prime cure, secondo cui la richiesta avanzata dalla s.r.l. Plav si configurerebbe come un controllo ex se sul corretto funzionamento dell&rsquo;Amministrazione.<br \/>\nInfatti, la richiesta di accesso agli atti \u00e8 stata fondata sulla richiesta di ostensione di due specifici documenti (strumentale alla acquisizione della necessaria conoscenza per valutare la loro portata lesiva), sicch\u00e9 &ndash; nella specie &#8211; non pu\u00f2 essere ravvisata alcuna iniziativa volta ad esercitare un controllo senza limiti su come abbia avuto luogo l&rsquo;attivit\u00e0 amministrativa. <br \/>\nD&rsquo;altronde, per la pacifica giurisprudenza con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto consentire all&rsquo;amministrato l&rsquo;esercizio del rimedio volto ad ottenere la effettiva trasparenza dell&rsquo;attivit\u00e0 della pubblica Amministrazione, indipendentemente dall&rsquo;effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.<br \/>\n7. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello \u00e8 da ritenersi fondato e va accolto e, per l&rsquo;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va integralmente accolto il ricorso in primo grado n. 10922 del2010.<br \/>\nLe spese dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br \/>\n<strong>P.Q.M.<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br \/>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&rsquo;appello n. 6001 del 2010, lo accoglie e, per l&rsquo;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie integralmente il ricorso di primo grado n. 10922 del 2010 ed ordina al Ministero dello Sviluppo Economico di rilasciare, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente sentenza, copia della documentazione richiesta da parte appellante (la nota n. 1017 del 25 gennaio 2007 della Compagnia di Vibo Valentia e la nota n. 381451-09 del 12 novembre 2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza).<br \/>\nCondanna il Ministero dell&rsquo;economia e delle finanze al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che quantifica in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/>\nLuigi Maruotti, Presidente<br \/>\nBruno Rosario Polito, Consigliere<br \/>\nManfredo Atzeni, Consigliere<br \/>\nGiulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br \/>\nClaudio Boccia, Consigliere, Estensore<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nL&#8217;ESTENSORE<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br \/>\nIl 27\/01\/2012<br \/>\nIL SEGRETARIO<br \/>\n(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<\/p>\n<p><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\"><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><br \/>\n<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"N. 00399\/2012REG.PROV.COLL. 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