{"id":281,"date":"2012-02-08T12:44:46","date_gmt":"2012-02-08T10:44:46","guid":{"rendered":"https:\/\/sandbox.fotografica.pro\/index.php\/2012\/02\/08\/cds-sezione-iv-n-4812012-accesso-ai-verbali-della-commissione-di-avanzamento-al-grado-superiore-diritto-del-militare-allaccesso-per-valutare-la-legittimita-delloperato-della-commissione\/"},"modified":"2022-07-20T18:37:58","modified_gmt":"2022-07-20T16:37:58","slug":"cds-sezione-iv-n-4812012-accesso-ai-verbali-della-commissione-di-avanzamento-al-grado-superiore-diritto-del-militare-allaccesso-per-valutare-la-legittimita-delloperato-della-commissione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/2012\/02\/08\/cds-sezione-iv-n-4812012-accesso-ai-verbali-della-commissione-di-avanzamento-al-grado-superiore-diritto-del-militare-allaccesso-per-valutare-la-legittimita-delloperato-della-commissione\/","title":{"rendered":"CDS sezione IV n. 481\/2012:  accesso ai verbali della commissione di avanzamento al grado superiore \u2013 diritto del militare all\u2019accesso per valutare la legittimit\u00e0 dell\u2019operato della commissione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\">N. 00481\/2012REG.PROV.COLL.<br \/>\nN. 08518\/2011 REG.RIC.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<img decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-237\" width=\"76\" height=\"87\" src=\"http:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/simbolo-repubblica-italiana.jpg\" alt=\"\" \/><br \/>\n<strong>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Consiglio di Stato<br \/>\nin sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<\/strong><\/p>\n<p>\nha pronunciato la presente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<strong>SENTENZA<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><\/strong><\/p>\n<p>\nsul ricorso in appello nr. 8518 del 2011, proposto dal Colonnello Roberto CORCIONE, rappresentato e difeso dall&rsquo;avv. Anna Rita Moscioni, con domicilio eletto presso il signor Biagio Marinelli in Roma, via Acquedotto Paolo, 22, <br \/>\ncontro<br \/>\nil MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall&rsquo;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,<br \/>\nnei confronti di<br \/>\nColonnelli Stefano TUZI e Luigi GALEOTTI DEL RE, non costituiti,<br \/>\nper l&rsquo;annullamento<br \/>\ndella sentenza nr. 7345\/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, emessa in data 18 maggio 2011 e depositata in Segreteria in data 19 settembre 2011, nella parte in cui non riconosce al Corcione il diritto di esaminare ed estrarre copia di tutti gli atti relativi: ai libretti personali (c.d. note caratteristiche), dal giorno dell&rsquo;incorporamento nella Forza Armata a tutto il 2010, ed allo stato di servizio (c.d. Mod. 127) dei seguenti valutati: Ten. Col. Luigi Caldarola, Ten. Col. Aldo Micaletto, Ten. Col. Biagio D&rsquo;Andrea, Ten. Col. Antonio Conte, Ten. Col. Ignazio Pensabene, Ten. Col. Claudio Perdonati, Ten. Col. Sabatino Pasquale De Masi, Ten. Col. Vincenzo D&rsquo;Angelo, Ten. Col. Enrico Bellucci, Ten. Col. Pier Giorgio Zannetti, Ten. Col. Renato Dal Prato, Ten. Col. Adriano Ruspolini, Ten. Col. Roberto Amoroso, Ten. Col. Bruno Romano, Ten. Col. Enrico Fallani, Ten. Col. Giampietro Porcu, Ten. Col. Dario Pontillo, Ten. Col. Walter Marchetti, Ten. Col. Remigio De Meo, Ten. Col. Cosimo Ilio Buffelli, Ten. Col. Maurizio Pescara, Ten. Col. Nicola Mignogna, Ten. Col. Giovanni Fratangeli, Ten. Col. Ciriaco Fausto Troisi, Ten. Col. Roberto Faiazza, Ten. Col. Stefano Tuzi e Ten. Col. Luigi Galeotti Del Re, nonch\u00e9 per l&rsquo;accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad esaminare ed estrarre copia di tutti gli atti amministrativi sopra menzionati.<\/p>\n<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br \/>\nVisto l&rsquo;atto di costituzione in giudizio dell&rsquo;Amministrazione appellata;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore, alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;<br \/>\nUdita l&rsquo;avv. Moscioni per l&rsquo;appellante;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p>FATTO e DIRITTO<br \/>\n1. Il Col. ris. E.I. Roberto Corcione ha partecipato alla procedura valutativa per l&rsquo;avanzamento al grado superiore per l&rsquo;anno 2010, ai sensi dell&rsquo;art. 26 della legge 12 novembre 1955, nr. 1137, riportando un giudizio di idoneit\u00e0 ma collocandosi in posizione non utile per l&rsquo;iscrizione in quadro.<br \/>\nPertanto, al dichiarato fine di verificare l&rsquo;operato della Commissione di avanzamento ed eventualmente tutelare in sede giudiziale i propri interessi, ha chiesto l&rsquo;accesso alla documentazione relativa ai verbali della Commissione medesima, nonch\u00e9 alla documentazione caratteristica (libretti personali e stati di servizio) dei militari &ndash; in epigrafe meglio indicati &ndash; che lo hanno preceduto in graduatoria e sono risultati iscritti in quadro.<br \/>\nNel presente giudizio, ha quindi impugnato le determinazioni parzialmente negative dell&rsquo;Amministrazione della Difesa, la quale ha autorizzato l&rsquo;accesso ai soli verbali della Commissione respingendo l&rsquo;istanza per il resto, siccome ritenuta &ldquo;generica e indeterminata&rdquo; quanto all&rsquo;individuazione dell&rsquo;interesse all&rsquo;accesso, e pertanto preordinata a un controllo generalizzato dell&rsquo;attivit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCol presente appello, il Col. Corcione chiede la riforma della sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il detto diniego parziale di accesso.<br \/>\n2. Si \u00e8 costituito il Ministero della Difesa, opponendosi all&rsquo;accoglimento del gravame e depositando documentazione.<br \/>\n3. Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2012, la causa \u00e8 stata trattenuta in decisione.<br \/>\n4. Tanto premesso, l&rsquo;appello si appalesa fondato e pertanto meritevole di accoglimento.<br \/>\n5. Al riguardo, gi\u00e0 in passato questa Sezione ha pi\u00f9 volte avuto modo di affermare il diritto del militare, il quale abbia partecipato a una procedura di avanzamento risultando idoneo ma non iscritto in quadro, di avere accesso ai libretti personali dei militari iscritti, al fine di valutare la legittimit\u00e0 dell&rsquo;operato della Commissione di avanzamento ed eventualmente proporre ricorso giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2010, nr. 1453; id., 12 marzo 2009, nr. 1455).<br \/>\nNel caso di specie, contrariamente a quanto assume l&rsquo;Amministrazione, l&rsquo;istanza non pu\u00f2 qualificarsi n\u00e9 generica e indeterminata, n\u00e9 preordinata a un controllo generalizzato dell&rsquo;attivit\u00e0 amministrativa: infatti, l&rsquo;odierno appellante ha specificamente individuato i militari cui si riferisce la documentazione che ha chiesto di visionare, ed ha chiaramente ricondotto il proprio interesse alla verifica della regolarit\u00e0 della procedura di avanzamento cui ha partecipato.<br \/>\nA fronte di ci\u00f2, nessuna rilevanza ha la circostanza che egli non abbia a tutt&rsquo;oggi proposto alcun ricorso, essendo principio giurisprudenziale pacifico che l&rsquo;interesse alla tutela dei propri diritti, idoneo a sorreggere un&rsquo;istanza di accesso, non presuppone necessariamente il gi\u00e0 avvenuto esercizio di iniziative giudiziali, e risultando evidente che solo da una completa visione degli atti della procedura l&rsquo;istante potrebbe trarre la conoscenza di eventuali vizi da far valere &ndash; se del caso &ndash; in sede giurisdizionale.<br \/>\nNemmeno pu\u00f2 assumersi la sussistenza di esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati (per vero non invocate nel censurato diniego di accesso), avendo questi partecipato alla procedura valutativa, con ci\u00f2 accettando il confronto pubblico e trasparente fra le proprie qualit\u00e0 e caratteristiche e quelle degli altri aspiranti al grado superiore.<br \/>\nInfine, quanto agli inconvenienti pratici paventati dall&rsquo;Amministrazione in riferimento al numero ingente di militari cui inerisce la richiesta ed alla conseguente presumibile notevole mole del materiale documentale implicato, questi potranno essere risolti concordando con l&rsquo;istante, in un&rsquo;ottica collaborativa, i tempi e le modalit\u00e0 dell&rsquo;esercizio del diritto di accesso.<br \/>\n6. In conclusione, s&rsquo;impone la riforma della sentenza impugnata con l&rsquo;affermazione della integrale fondatezza dell&rsquo;originaria istanza di accesso formulata dal Col. Corcione.<br \/>\n7. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>\nIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&rsquo;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&rsquo;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.<br \/>\nCondanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell&rsquo;appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&rsquo;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l&rsquo;intervento dei magistrati:<br \/>\nAnna Leoni, Presidente FF<br \/>\nRaffaele Greco, Consigliere, Estensore<br \/>\nFabio Taormina, Consigliere<br \/>\nGuido Romano, Consigliere<br \/>\nAndrea Migliozzi, Consigliere<\/p>\n<p>L&#8217;ESTENSORE<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br \/>\nIl 31\/01\/2012<br \/>\nIL SEGRETARIO<br \/>\n(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"N. 00481\/2012REG.PROV.COLL. N. 08518\/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede&hellip;\n","protected":false},"author":4,"featured_media":237,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-281","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-sentenze-varie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=281"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31326,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/281\/revisions\/31326"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/237"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}