{"id":311,"date":"2012-03-10T02:25:44","date_gmt":"2012-03-10T00:25:44","guid":{"rendered":"https:\/\/sandbox.fotografica.pro\/index.php\/2012\/03\/10\/tar-fvg-sent-922012-appalti-e-contratti-applicazione-istituto-qassociazione-per-cooptazioneq-anche-allappalto-di-servizi-necessita-per-cooptate-di-dimostrare-possesso-adeguati-requisiti-per-il-servizi\/"},"modified":"2022-07-18T23:50:08","modified_gmt":"2022-07-18T21:50:08","slug":"tar-fvg-sent-922012-appalti-e-contratti-applicazione-istituto-qassociazione-per-cooptazioneq-anche-allappalto-di-servizi-necessita-per-cooptate-di-dimostrare-possesso-adeguati-requisiti-per-il-servizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/2012\/03\/10\/tar-fvg-sent-922012-appalti-e-contratti-applicazione-istituto-qassociazione-per-cooptazioneq-anche-allappalto-di-servizi-necessita-per-cooptate-di-dimostrare-possesso-adeguati-requisiti-per-il-servizi\/","title":{"rendered":"TAR FVG sent. 92\/2012 Appalti e Contratti &#8211; associazione in partecipazione anche per appalto servizi &#8211; cooptate devono dimostrare possesso adeguati requisiti &#8211; accoglimento ricorso"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\"><strong><span style=\"font-family: Times New Roman;\"><span style=\"font-size: 11px;\"><br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><\/span><\/span><br \/>\nN. 00092\/2012 REG.PROV.COLL.<br \/>\nN. 00378\/2011 REG.RIC.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-205\" align=\"baseline\" width=\"76\" height=\"87\" src=\"http:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/simbolo-repubblica-italiana1.jpg\" alt=\"simbolo repubblica italiana(1).jpg\" \/><\/p>\n<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br \/>\n(Sezione Prima)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">ha pronunciato la presente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>\nsul ricorso numero di registro generale 378 del 2011, proposto da: <br \/>\nConsorzio Connecting People Soc. Coop. Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Scozzari e Giulia Milo, con domicilio eletto presso la seconda, in Trieste, via Mercato Vecchio 3; <br \/>\nd<br \/>\ncontro<br \/>\nU.T.G. &#8211; Prefettura di Gorizia, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; <br \/>\nnei confronti di<br \/>\nGepsa, Cofely Italia S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Gianni Zgagliardich, Fabio Cangiano, Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via Filzi 8; Associazione Culturale Acuarinto, Synergasia Cooperativa Sociale Onlus, ut supra rappresentati e difesi; Cooperativa Sociale La Ghirlandina, Societa&#8217; Cooperativa Sociale Albatros 1973 A R.L., Minerva S.C.P.A., Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso; <br \/>\nper l&#8217;annullamento<br \/>\ndel decreto del Prefetto di Goriz\u00eda, n.12877 del 24 giugno 2011, con il quale \u00e8 stata disposta I&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per la gestione 2011-2014 del C.I.E. e del C.A.R.A. di Gradisca d&#8217;Isonzo, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Gepsa (mandataria), Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento, Cofely Italia di Roma e Synergasia Cooperativa Sociale di Roma, in esito alla gara indetta con Avviso Pubbiico del 23\/12\/2010, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Gorizia; ove occorra della nota del 24 giugno 2011 n.0012906 della Prefettura di Gorizia con la quale \u00e8 stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva; nonch\u00e9 per I&#8217;annullamento dei verbali di gara del 1 febbraio 2011; del 4 febbraio 2011; del 22 febbraio 2011; del 2 marzo 2011; del verbale di gara del 9 marzo 201.L; del verbale di gara del 29 marzo 2011; del verbale di gara del 4 aprile 2011; ivi compresi i pareri dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, richiamati dai suddetti verbali e per I&#8217;annullamento dell&#8217;atto di aggiudicazione provvisoria del 5 aprile 2011, nonch\u00e9 di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Gorizia e di Gepsa e di Associazione Culturale Acuarinto e di Cofely Italia S.p.A. e di Synergasia Cooperativa Sociale Onlus;<br \/>\nViste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p><strong>FATTO e DIRITTO<\/strong><br \/>\n1. &#8211; Il ricorrente Consorzio impugna l&rsquo;aggiudicazione definitiva dell&rsquo;appalto di gestione del CIE e del CARA di Gradisca d&rsquo;Isonzo per gli anni 2011 &#8211; 2014 al controinteressato R.T.I. tra la mandataria GEPSA, Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento, Cofely Italia di Roma e Synergasia Cooperativa Sociale di Roma, e atti connessi.<br \/>\n1.1. &#8211; In fatto, espone di aver partecipato alla gara de qua, bandita dalla Prefettura di Gorizia con Avviso del 23.12.10.<br \/>\nNella riunione dell&rsquo;1.2.11, la Commissione decideva, dapprima, di ammettere con riserva (per violazione del punto 10 dell&rsquo;Avviso) il Raggruppamento controinteressato e, subito dopo, di escluderlo definitivamente per asserita violazione del punto 11), in quanto l&rsquo;impegno a rilasciare il mandato collettivo con rappresentanza ad una delle componenti il Raggruppamento, in caso di aggiudicazione, non aveva rispettato le formalit\u00e0, previste dall&rsquo;Avviso a pena di esclusione, e cio\u00e8 di produrre il documento in forma di dichiarazione autenticata in carta legale, e perch\u00e9 le due Ditte cooptate non avevano dimostrato la capacit\u00e0 tecnica richiesta dal bando.<br \/>\nNonostante l&rsquo;istanza di riesame presentata dagli interessati, il 4.2.11 la Commissione confermava l&rsquo;esclusione. Il successivo 22.2, peraltro, il R.T.I. veniva riammesso, in via definitiva, in asserita applicazione dei principi di buona fede e di favor partecipationis.<br \/>\nAll&rsquo;esito della gara, il Raggruppamento controinteressato risultava aggiudicatario del servizio e la ricorrente seconda in classifica.. L&rsquo;aggiudicazione definitiva avveniva con atto del 24.6.11.<br \/>\n1.2. &#8211; Contro l&rsquo;aggiudicazione definitiva (e gli atti ad essa presupposti) agisce la ricorrente deducendone l&rsquo;illegittimit\u00e0 sotto i seguenti profili:<br \/>\n1) violazione del punto 11) dell&rsquo;Avviso di gara e dell&rsquo;art. 37, comma 8, del D.Lg. 163\/06. Sviamento.<br \/>\n2) Violazione del punto 11) dell&rsquo;Avviso di gara. Contraddittoriet\u00e0 e sviamento;<br \/>\n3) violazione della par condicio ed errata applicazione del principio di favor partecipationis. Sviamento<br \/>\n4) Violazione dell&rsquo;art. 97 della Costituzione, e degli artt. 9) e 10) dell&rsquo;Avviso. Contraddittoriet\u00e0 ed illogicit\u00e0<br \/>\n5) Violazione dell&rsquo;art. 97 della Costituzione e dell&rsquo;art.10) dell&rsquo;Avviso. Contraddittoriet\u00e0 e illogicit\u00e0..<br \/>\n2. &#8211; Si \u00e8 costituita la Prefettura che &#8211; dopo aver precisato, in fatto, che anche la ricorrente era stata esclusa (per violazioni analoghe a quelle della controinteressata) e poi riammessa, alla stregua delle medesime argomentazioni della Commissione qui contestate &#8211; eccepisce, dapprima, la irricevibilit\u00e0 del ricorso, poich\u00e8 lo tesso non contesta in alcun modo l&rsquo;aggiudicazione in s\u00e9 o la procedura seguita, ma solo la riammissione alla gara del controinteressato, di cui ha avuto conoscenza puntuale gi\u00e0 il 22.2.10 e, in ogni caso, con la comunicazione dell&rsquo;aggiudicazione provvisoria, che, quindi, essendo atto concretamente ed immediatamente lesivo, andava impugnata nei termini.<br \/>\nNel merito, contesta quanto affermato dalla ricorrente e conclude per la reiezione del ricorso.<br \/>\n3. &#8211; Anche il R.T.I. controinteressato \u00e8 presente in giudizio, ove svolge la stessa eccezione di tardivit\u00e0 e puntualmente controdeduce nel merito dell&rsquo;impugnazione, chiedendo, in definitiva, che sia dichiarata irricevibile ovvero respinta.<br \/>\n4. &#8211; Con ordinanza n. 172\/10 la richiesta di sospensiva veniva accolta. L&rsquo;appello invece, con pronuncia della terza Sezione n. 4982\/11, \u00e8 stato respinto, considerato che &ldquo;stante la prossima definizione nel merito, non si ravvisano i presupposti perla richiesta misura cautelare&rdquo;<br \/>\n5. &#8211; Per la definizione del ricorso \u00e8 necessario affrontare tre questioni: in limine, la sua tempestivit\u00e0; nel merito il problema della violazione (formale) della lex specialis e quella del regime della c.d. &ldquo;associazione per cooptazione&rdquo;.<br \/>\n5.1. &#8211; Sia la P.A. che il R.T.I. controinteressato eccepiscono la tardivit\u00e0 del ricorso affermando che, poich\u00e8 l&rsquo;istante &#8211; di fatto &#8211; contesta solo la riammissione del Raggruppamento alla gara, avrebbe dovuto impugnare in termini il verbale di riammissione, comunicato in data 22.2.11, o, quanto meno, l&rsquo;aggiudicazione provvisoria, atto autonomamente lesivo, intervenuta il 4.4.11. Ne consegue che il ricorso, notificato il 26.7.11, ancorch\u00e8 tempestivo rispetto all&rsquo;aggiudicazione definitiva, non lo \u00e8 nei confronti della provvisoria, che viene pertanto a costituire atto immediatamente lesivo.<br \/>\n5.1.1. &#8211; Il Collegio, come gi\u00e0 esposto in sede cautelare, ritiene il ricorso tempestivo.<br \/>\nVa, dapprima, osservato che vi era facolt\u00e0, ma non certo onere, in capo al ricorrente di impugnare la riammissione alla gara del controinteressato, avvenuta con atto del 22.2.11, poich\u00e9 da quella determinazione della Commissione non derivava alcun effetto immediatamente lesivo (che si \u00e8 realizzato solo con la mancata aggiudicazione); n\u00e9 (a tenore di una giurisprudenza maggioritaria ancorch\u00e8 non univoca) il partecipante ad una gara che non risulti vincitore ha l&rsquo;onere (ma, anche in questo caso, solo la facolt\u00e0) di opporre l&rsquo;aggiudicazione provvisoria, che \u00e8 atto endoprocedimentale. La gara si conclude con l&rsquo;aggiudicazione definitiva, ed \u00e8 questo il provvedimento da impugnare in termini. E&rsquo; solo l&rsquo;atto finale che va gravato ed il ricorso &#8211; come riconosciuto dalle parti tutte &#8211; rispetto all&rsquo;aggiudicazione definitiva \u00e8 tempestivo (sul punto si veda, per tutti: C.S. n. 2842\/111 e Tar Piemonte n. 154\/12) <br \/>\n5.1.2. &#8211; L&rsquo;Amministrazione solleva anche (ancorch\u00e8 in modo non esplicito) una questione di carenza di interesse all&rsquo;impugnazione, poich\u00e9 la ricorrente sarebbe stata esclusa dalla gara e poi riammessa per le stesse ragioni della controinteressata (violazione delle prescrizioni del Bando), cosicch\u00e8 l&rsquo;accoglimento della prima censura finirebbe col ridondare in suo danno.<br \/>\nL&rsquo;eccezione (se pure fosse fondata) non rileva, dato che la ricorrente \u00e8 stata comunque riammessa alla gara e nessuno ne ha contestato la posizione, cosicch\u00e8 il Collegio deve limitarsi a prendere atto che essa \u00e8, allo stato, legittima concorrente che, in quanto tale, ben pu\u00f2 impugnare l&rsquo;ammissione di altri alla gara stessa. <br \/>\nNel caso in cui il ricorso fosse accolto per un motivo che &#8211; in sede di corretta esecuzione della sentenza &#8211; ad avviso della Stazione Appaltante comportasse (per il principio di par condicio) anche l&rsquo;estromissione dalla gara della ricorrente, ebbene, questa sarebbe una conseguenza &ldquo;ulteriore&rdquo;, indipendente dalla statuizione resa tra le parti nella presente controversia.<br \/>\nAd avviso del Collegio, il ricorso \u00e8 quindi tempestivo e l&rsquo;istante ha interesse alla sua definizione.<br \/>\n5.2. &#8211; Nel merito, \u00e8 anche fondato.<br \/>\n5.2.1. &#8211; La prima questione, riguarda le modalit\u00e0 prescritte dall&rsquo;Avviso per l&rsquo;impegno a conferire mandato collettivo alla capogruppo, &ldquo;in caso di associazione o consorzi non ancora costituiti&rdquo;.<br \/>\nIl punto 11) dell&rsquo;Avviso, per quanto qui rileva, stabilisce che &ldquo;alla richiesta deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione&hellip;d) dichiarazione, resa ai sensi dell&rsquo;art. 47 del D.P.R. 445\/00 sottoscritta dal legale rappresentante e attestante&hellip;..nel caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti, dichiarazione autenticata in carta legale, con la quale le imprese che intendono costituirsi si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, all&rsquo;impresa da qualificare come capogruppo, la quale stipuler\u00e0 il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti&rdquo;.<br \/>\nLa controinteressata non ha &#8211; per sua stessa ammissione &#8211; confezionato l&rsquo;atto di impegno nella forma prescritta dall&rsquo;Avviso a pena di esclusione. In applicazione della lex specialis, che anche la Stazione Appaltante \u00e8 obbligata a rispettare, doveva pertanto essere esclusa.<br \/>\nLa controinteressata rileva che, a suo avviso, la clausola non era chiara e comunque non pare rispondere ad un particolare interesse della P.A., concludendo che bene ha fatto la Commissione &#8211; in applicazione del principio di favor partecipationis &#8211; a riammetterla alla gara.<br \/>\nIl Collegio non condivide queste argomentazioni: infatti la violazione di una regola, sia pure formale, ma richiesta dal Bando a pena di esclusione, pone un obbligo anche a carico della S.A. che pu\u00f2 essere disatteso solo se detta prescrizione sia oggettivamente equivoca, il che, nel caso di specie, non \u00e8: il bando imponeva, con chiarezza, una determinata forma della dichiarazione, e tale forma andava rispettata da ogni concorrente, pena l&rsquo;esclusione.<br \/>\nSe il Raggruppamento controinteressato voleva far valere la pretesa illegittimit\u00e0 dell&rsquo;Avviso perch\u00e8 la clausola non risponderebbe ad un interesse sostanziale della P.A., aveva l&rsquo;onere di proporre ricorso incidentale, onde espungere la prescrizione dalla lex specialis. <br \/>\nAfferma, in proposito, il controinteressato R.T.I. di non aver interesse a proporre impugnazione incidentale, dato che la Commissione l&rsquo;aveva, in ogni caso, riammesso, con ci\u00f2 dimostrando di condividere la sua interpretazione della clausola dell&rsquo;Avviso. L&rsquo;argomento \u00e8 eccentrico rispetto al problema, che consiste nell&rsquo;esservi, nell&rsquo;Avviso di gara, una espressa causa di esclusione, di cui la ricorrente richiede la puntuale applicazione, con la conseguenza che, proprio in connessione a tale censura, deve ritenersi sorto l&rsquo;interesse (e l&rsquo;obbligo) del controinteressato di provocarne la rimozione, non apparendo possibile &ldquo;aggirare&rdquo; la prescrizione in via meramente interpretativa.<br \/>\nIn definitiva, in corretta applicazione dell&rsquo;Avviso di gara. la controinteressata andava esclusa.<br \/>\n5.3. &#8211; Ci\u00f2 dispenserebbe il Collegio dal prendere posizione anche in merito al tema dell&rsquo; &ldquo;associazione per cooptazione&rdquo;, sul quale tuttavia, per completezza, merita spendere qualche parola.<br \/>\n5.3.1. &#8211; La c.d. &ldquo;associazione per cooptazione&rdquo; viene in evidenza con l&rsquo;art. 23 del D.Lg. n. 406\/91 (attuativo della direttiva 89\/440\/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), che consentiva alle imprese partecipanti alla gara, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati dal Bando, di associare a s\u00e9 una o pi\u00f9 imprese iscritte (in allora) all&rsquo; Albo Nazionale dei Costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superassero il 20 % dell&rsquo;importo complessivo dei lavori oggetto dell&rsquo;appalto e che l&rsquo;ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese fosse almeno pari all&rsquo;importo dei lavori che le sarebbero stati affidati. La norma \u00e8 stata ripresa, con analogo contenuto, dall&rsquo;art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 554\/99, applicabile ratione temporis alla presente controversia, ai sensi dell&rsquo;art. 256, 4&deg; comma, del D.Lg. 163\/ 06, come precisato dalla decisione del C.S. n. 115\/12 (alla quale si rinvia per approfondimenti), secondo cui &ldquo;pu\u00f2 ritenersi ancora operante l&rsquo;istituto della cooptazione, il quale si caratterizza &hellip; per la possibilit\u00e0 di far partecipare all&rsquo;appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 del citato art. 95&rdquo; (cfr., anche: C.S. n. 5161\/09; id, n. 3129\/09 e n. 4655\/06). <br \/>\nDella esportabilit\u00e0 della &ldquo;cooptazione&rdquo; dall&rsquo;unico ambito in cui \u00e8 contemplata (quello dei lavori pubblici), ad altri settori; si \u00e8 a lungo dubitato, sia per l&rsquo;eccezionalit\u00e0 dell&rsquo;istituto che per le peculiarit\u00e0 della sua disciplina, strettamente legata alle nozioni del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; tuttavia come pi\u00f9 volte precisato dalla giurisprudenza (sin dalla decisione del C.S. n. 2010\/06) &ldquo;secondo la direttiva 92\/50 (ora n. 04\/18), nel caso di raggruppamenti di operatori economici, non pu\u00f2 ad essi essere imposta una determinata veste giuridica. Ne consegue che la possibilit\u00e0 di un&rsquo;impresa facente parte di un&rsquo;ATI di cooptare altre imprese, ancorch\u00e9 prevista solo per i lavori, \u00e8 espressione di un principio di derivazione comunitaria, e come tale \u00e8 applicabile in tutti i pubblici appalti&rdquo;, ivi compresi quelli di servizi (si veda anche, per tutti: C.S. n. 2450\/10).<br \/>\n5.3.2. &#8211; Si \u00e8 da taluno opinato che, poich\u00e8 nel sistema dei servizi non esiste la qualificazione, in questo caso sarebbe possibile associare qualsivoglia impresa minore nel solo rispetto del limite del 20% .<br \/>\nIl Collegio ritiene di non poter condividere questa conclusione, dal momento che, cos\u00ec operando, si priverebbe l&rsquo;Amministrazione aggiudicatrice di ogni garanzia circa l&rsquo;esperienza, l&rsquo;idoneit\u00e0 tecnica e l&rsquo;affidabilit\u00e0 dei soggetti che concretamente svolgeranno le prestazioni integranti una parte del servizio messo a gara; garanzie che. non possono dirsi sussistenti solo perch\u00e9 l&rsquo;impresa cooptante possiede in proprio tutti i requisiti richiesti. Secondo il modello normativo di cui all&rsquo;art. 95, comma 4, D.P.R. n. 554\/99 (&ldquo;se l&#8217;impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell&rsquo;importo complessivo dei lavori e che l&rsquo;ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all&#8217;importo dei lavori che saranno ad essa affidati&rdquo;), occorre una precisa delimitazione dell&rsquo;impiego della singola cooptata, oltre che quantitativa, anche in ragione dei requisiti dalla stessa posseduti. <br \/>\nIl Collegio \u00e8 dell&rsquo;avviso che, a garanzia degli interessi della S.A., ci si debba regolare allo stesso modo anche negli appalti di servizi, con la conseguenza che la cooptata deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti (o, quanto meno di possedere adeguata esperienza) in misura almeno pari a quella della quota di servizio che dovr\u00e0 svolgere (che dovrebbe essere debitamente precisata dalla lex specialis, sia sotto l&rsquo;aspetto quantitativo che qualitativo). <br \/>\nSul punto, la recente decisione del C.S. n. 115\/12 cos\u00ec si \u00e8 espressa: &ldquo;mette conto evidenziare che un riparto qualitativo delle lavorazioni o dei servizi offerti dalle associate (cio\u00e9 un riparto di tipo eterogeneo delle prestazioni offerte) in tanto \u00e8 possibile in quanto la Stazione Appaltante lo abbia, anche implicitamente, ammesso attraverso la indicazione delle opere scorporabili (in materia di lavori) ovvero dei servizi secondari (in materia di servizi); quante volte ci\u00f2 non accada l&rsquo;unico riparto ammesso tra le prestazione delle associate \u00e8 di tipo quantitativo, cio\u00e8 tra lavorazioni e servizi aventi carattere omogeneo. Ne consegue che nel caso in esame, in cui la stazione appaltante non aveva distinto tra servizi principali ed accessori, non era configurabile, anche a voler ammettere &hellip; l&rsquo;applicabilit\u00e0 alla fattispecie dell&rsquo;istituto della cooptazione, un riparto qualitativo delle prestazione d&rsquo;appalto&rdquo;. <br \/>\n5.3.3. &#8211; Nel caso all&rsquo;esame, il Capitolato, pur non distinguendo tra servizi principali ed accessori, li ha suddivisi in: 1) servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione; 2) servizio di assistenza generica alla persona; 3) servizio di assistenza sanitaria; 4) servizio di pulizia e igiene ambientale; 5) fornitura di beni.<br \/>\nAlla cooptata Cofely Italia s.p.a. risultano essere attribuiti i sevizi di: a) gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione, e b) di manutenzione, per una quota pari al 15% (cio\u00e8 quelli indicati dal Bando sub n. 1); mentre a Synergasia &#8211; Cooperativa Sociale Onlus viene assegnata la sola attivit\u00e0 di interpretariato e mediazione culturale (quindi una piccola frazione di quelli indicati sub n.2); per una quota pari al 5%. Appare subito evidente che, anche ammesso che si trattasse di servizi dotati di autonomia funzionale (e quindi attribuibili singulatim ad una cooptata), quanto meno per ci\u00f2 che concerne Synergasia &#8211; Cooperativa Sociale Onlus ci\u00f2 non \u00e8, essendo la stessa stata designata a svolgere solo una minima parte del complesso servizio indicato sub n. 2). <br \/>\nA questo va aggiunto che non pare legittimo n\u00e8 ammissibile che l&rsquo;esecuzione di una parte (non omogenea) del servizio possa essere affidata a soggetti di cui la S.A. ignora totalmente l&rsquo;idoneit\u00e0 e la capacit\u00e0 di effettuarlo. Per fornire siffatta dimostrazione (che, nel sistema dei lavori, \u00e8 espressa dalla qualificazione), non potranno che essere utilizzati gli stessi elementi che il bando richiede alla cooptante, quale, ad esempio, (nel caso in cui la parte di servizio attribuita alla cooptata sia omogenea, quindi la ripartizione sia di tipo quantitativo) aver svolto senza demerito servizi analoghi a quelli attribuiti (per un valore rapportato alla quota di servizi da effettuare), qualora invece dovessero venir svolti dalla cooptata servizi secondari (specificamente qualificati &#8211; o comunque identificabili &#8211; come tali dalla lex specialis, cio\u00e8 in caso di ripartizione qualitativa) si ritiene che la stessa debba dimostrare il possesso di requisiti specifici ovvero di adeguate capacit\u00e0 a svolgere la parte di servizio di cui \u00e8 indicata esecutrice. <br \/>\nIl Collegio ritiene quindi fondata anche la censura relativa alla mancata dimostrazione che le cooptate possiedono adeguati requisiti per il servizio che dovrebbero svolgere..<br \/>\nIl ricorso va, in definitiva, quindi respinto.<br \/>\n6. &#8211; La particolarit\u00e0 della vicenda consiglia di disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa; ad eccezione del contributo unificato, pari ad &euro; 2.000,00 che la Prefettura di Gorizia provveder\u00e0 a rifondere alla ricorrente al momento del passaggio in giudicato della sentenza.<\/p>\n<p>\n<strong>P.Q.M.<\/strong><br \/>\nil Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l&rsquo;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br \/>\nCompensa le spese e competenze del giudizio tra le parti. Contributo unificato rifuso.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/>\nSaverio Corasaniti, Presidente<br \/>\nOria Settesoldi, Consigliere<br \/>\nRita De Piero, Consigliere, Estensore<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\nL&#8217;ESTENSORE<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\nDEPOSITATA IN SEGRETERIA<br \/>\nIl 08\/03\/2012<br \/>\nIL SEGRETARIO<br \/>\n(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br \/>\nN. 00092\/2012 REG.PROV.COLL.<br \/>\nN. 00378\/2011 REG.RIC.<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br \/>\n(Sezione Prima)<br \/>\nha pronunciato la presente<br \/>\nSENTENZA<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 378 del 2011, proposto da: <br \/>\nConsorzio Connecting People Soc. Coop. Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Scozzari e Giulia Milo, con domicilio eletto presso la seconda, in Trieste, via Mercato Vecchio 3; <br \/>\nd<br \/>\ncontro<br \/>\nU.T.G. &#8211; Prefettura di Gorizia, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; <br \/>\nnei confronti di<br \/>\nGepsa, Cofely Italia S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Gianni Zgagliardich, Fabio Cangiano, Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via Filzi 8; Associazione Culturale Acuarinto, Synergasia Cooperativa Sociale Onlus, ut supra rappresentati e difesi; Cooperativa Sociale La Ghirlandina, Societa&#8217; Cooperativa Sociale Albatros 1973 A R.L., Minerva S.C.P.A., Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso; <br \/>\nper l&#8217;annullamento<br \/>\ndel decreto del Prefetto di Goriz\u00eda, n.12877 del 24 giugno 2011, con il quale \u00e8 stata disposta I&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per la gestione 2011-2014 del C.I.E. e del C.A.R.A. di Gradisca d&#8217;Isonzo, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Gepsa (mandataria), Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento, Cofely Italia di Roma e Synergasia Cooperativa Sociale di Roma, in esito alla gara indetta con Avviso Pubbiico del 23\/12\/2010, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Gorizia; ove occorra della nota del 24 giugno 2011 n.0012906 della Prefettura di Gorizia con la quale \u00e8 stata comunicata l&#8217;aggiudicazione definitiva; nonch\u00e9 per I&#8217;annullamento dei verbali di gara del 1 febbraio 2011; del 4 febbraio 2011; del 22 febbraio 2011; del 2 marzo 2011; del verbale di gara del 9 marzo 201.L; del verbale di gara del 29 marzo 2011; del verbale di gara del 4 aprile 2011; ivi compresi i pareri dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, richiamati dai suddetti verbali e per I&#8217;annullamento dell&#8217;atto di aggiudicazione provvisoria del 5 aprile 2011, nonch\u00e9 di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Gorizia e di Gepsa e di Associazione Culturale Acuarinto e di Cofely Italia S.p.A. e di Synergasia Cooperativa Sociale Onlus;<br \/>\nViste le memorie difensive;<br \/>\nVisti tutti gli atti della causa;<br \/>\nRelatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br \/>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p>FATTO e DIRITTO<br \/>\n1. &#8211; Il ricorrente Consorzio impugna l&rsquo;aggiudicazione definitiva dell&rsquo;appalto di gestione del CIE e del CARA di Gradisca d&rsquo;Isonzo per gli anni 2011 &#8211; 2014 al controinteressato R.T.I. tra la mandataria GEPSA, Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento, Cofely Italia di Roma e Synergasia Cooperativa Sociale di Roma, e atti connessi.<br \/>\n1.1. &#8211; In fatto, espone di aver partecipato alla gara de qua, bandita dalla Prefettura di Gorizia con Avviso del 23.12.10.<br \/>\nNella riunione dell&rsquo;1.2.11, la Commissione decideva, dapprima, di ammettere con riserva (per violazione del punto 10 dell&rsquo;Avviso) il Raggruppamento controinteressato e, subito dopo, di escluderlo definitivamente per asserita violazione del punto 11), in quanto l&rsquo;impegno a rilasciare il mandato collettivo con rappresentanza ad una delle componenti il Raggruppamento, in caso di aggiudicazione, non aveva rispettato le formalit\u00e0, previste dall&rsquo;Avviso a pena di esclusione, e cio\u00e8 di produrre il documento in forma di dichiarazione autenticata in carta legale, e perch\u00e9 le due Ditte cooptate non avevano dimostrato la capacit\u00e0 tecnica richiesta dal bando.<br \/>\nNonostante l&rsquo;istanza di riesame presentata dagli interessati, il 4.2.11 la Commissione confermava l&rsquo;esclusione. Il successivo 22.2, peraltro, il R.T.I. veniva riammesso, in via definitiva, in asserita applicazione dei principi di buona fede e di favor partecipationis.<br \/>\nAll&rsquo;esito della gara, il Raggruppamento controinteressato risultava aggiudicatario del servizio e la ricorrente seconda in classifica.. L&rsquo;aggiudicazione definitiva avveniva con atto del 24.6.11.<br \/>\n1.2. &#8211; Contro l&rsquo;aggiudicazione definitiva (e gli atti ad essa presupposti) agisce la ricorrente deducendone l&rsquo;illegittimit\u00e0 sotto i seguenti profili:<br \/>\n1) violazione del punto 11) dell&rsquo;Avviso di gara e dell&rsquo;art. 37, comma 8, del D.Lg. 163\/06. Sviamento.<br \/>\n2) Violazione del punto 11) dell&rsquo;Avviso di gara. Contraddittoriet\u00e0 e sviamento;<br \/>\n3) violazione della par condicio ed errata applicazione del principio di favor partecipationis. Sviamento<br \/>\n4) Violazione dell&rsquo;art. 97 della Costituzione, e degli artt. 9) e 10) dell&rsquo;Avviso. Contraddittoriet\u00e0 ed illogicit\u00e0<br \/>\n5) Violazione dell&rsquo;art. 97 della Costituzione e dell&rsquo;art.10) dell&rsquo;Avviso. Contraddittoriet\u00e0 e illogicit\u00e0..<br \/>\n2. &#8211; Si \u00e8 costituita la Prefettura che &#8211; dopo aver precisato, in fatto, che anche la ricorrente era stata esclusa (per violazioni analoghe a quelle della controinteressata) e poi riammessa, alla stregua delle medesime argomentazioni della Commissione qui contestate &#8211; eccepisce, dapprima, la irricevibilit\u00e0 del ricorso, poich\u00e8 lo tesso non contesta in alcun modo l&rsquo;aggiudicazione in s\u00e9 o la procedura seguita, ma solo la riammissione alla gara del controinteressato, di cui ha avuto conoscenza puntuale gi\u00e0 il 22.2.10 e, in ogni caso, con la comunicazione dell&rsquo;aggiudicazione provvisoria, che, quindi, essendo atto concretamente ed immediatamente lesivo, andava impugnata nei termini.<br \/>\nNel merito, contesta quanto affermato dalla ricorrente e conclude per la reiezione del ricorso.<br \/>\n3. &#8211; Anche il R.T.I. controinteressato \u00e8 presente in giudizio, ove svolge la stessa eccezione di tardivit\u00e0 e puntualmente controdeduce nel merito dell&rsquo;impugnazione, chiedendo, in definitiva, che sia dichiarata irricevibile ovvero respinta.<br \/>\n4. &#8211; Con ordinanza n. 172\/10 la richiesta di sospensiva veniva accolta. L&rsquo;appello invece, con pronuncia della terza Sezione n. 4982\/11, \u00e8 stato respinto, considerato che &ldquo;stante la prossima definizione nel merito, non si ravvisano i presupposti perla richiesta misura cautelare&rdquo;<br \/>\n5. &#8211; Per la definizione del ricorso \u00e8 necessario affrontare tre questioni: in limine, la sua tempestivit\u00e0; nel merito il problema della violazione (formale) della lex specialis e quella del regime della c.d. &ldquo;associazione per cooptazione&rdquo;.<br \/>\n5.1. &#8211; Sia la P.A. che il R.T.I. controinteressato eccepiscono la tardivit\u00e0 del ricorso affermando che, poich\u00e8 l&rsquo;istante &#8211; di fatto &#8211; contesta solo la riammissione del Raggruppamento alla gara, avrebbe dovuto impugnare in termini il verbale di riammissione, comunicato in data 22.2.11, o, quanto meno, l&rsquo;aggiudicazione provvisoria, atto autonomamente lesivo, intervenuta il 4.4.11. Ne consegue che il ricorso, notificato il 26.7.11, ancorch\u00e8 tempestivo rispetto all&rsquo;aggiudicazione definitiva, non lo \u00e8 nei confronti della provvisoria, che viene pertanto a costituire atto immediatamente lesivo.<br \/>\n5.1.1. &#8211; Il Collegio, come gi\u00e0 esposto in sede cautelare, ritiene il ricorso tempestivo.<br \/>\nVa, dapprima, osservato che vi era facolt\u00e0, ma non certo onere, in capo al ricorrente di impugnare la riammissione alla gara del controinteressato, avvenuta con atto del 22.2.11, poich\u00e9 da quella determinazione della Commissione non derivava alcun effetto immediatamente lesivo (che si \u00e8 realizzato solo con la mancata aggiudicazione); n\u00e9 (a tenore di una giurisprudenza maggioritaria ancorch\u00e8 non univoca) il partecipante ad una gara che non risulti vincitore ha l&rsquo;onere (ma, anche in questo caso, solo la facolt\u00e0) di opporre l&rsquo;aggiudicazione provvisoria, che \u00e8 atto endoprocedimentale. La gara si conclude con l&rsquo;aggiudicazione definitiva, ed \u00e8 questo il provvedimento da impugnare in termini. E&rsquo; solo l&rsquo;atto finale che va gravato ed il ricorso &#8211; come riconosciuto dalle parti tutte &#8211; rispetto all&rsquo;aggiudicazione definitiva \u00e8 tempestivo (sul punto si veda, per tutti: C.S. n. 2842\/111 e Tar Piemonte n. 154\/12) <br \/>\n5.1.2. &#8211; L&rsquo;Amministrazione solleva anche (ancorch\u00e8 in modo non esplicito) una questione di carenza di interesse all&rsquo;impugnazione, poich\u00e9 la ricorrente sarebbe stata esclusa dalla gara e poi riammessa per le stesse ragioni della controinteressata (violazione delle prescrizioni del Bando), cosicch\u00e8 l&rsquo;accoglimento della prima censura finirebbe col ridondare in suo danno.<br \/>\nL&rsquo;eccezione (se pure fosse fondata) non rileva, dato che la ricorrente \u00e8 stata comunque riammessa alla gara e nessuno ne ha contestato la posizione, cosicch\u00e8 il Collegio deve limitarsi a prendere atto che essa \u00e8, allo stato, legittima concorrente che, in quanto tale, ben pu\u00f2 impugnare l&rsquo;ammissione di altri alla gara stessa. <br \/>\nNel caso in cui il ricorso fosse accolto per un motivo che &#8211; in sede di corretta esecuzione della sentenza &#8211; ad avviso della Stazione Appaltante comportasse (per il principio di par condicio) anche l&rsquo;estromissione dalla gara della ricorrente, ebbene, questa sarebbe una conseguenza &ldquo;ulteriore&rdquo;, indipendente dalla statuizione resa tra le parti nella presente controversia.<br \/>\nAd avviso del Collegio, il ricorso \u00e8 quindi tempestivo e l&rsquo;istante ha interesse alla sua definizione.<br \/>\n5.2. &#8211; Nel merito, \u00e8 anche fondato.<br \/>\n5.2.1. &#8211; La prima questione, riguarda le modalit\u00e0 prescritte dall&rsquo;Avviso per l&rsquo;impegno a conferire mandato collettivo alla capogruppo, &ldquo;in caso di associazione o consorzi non ancora costituiti&rdquo;.<br \/>\nIl punto 11) dell&rsquo;Avviso, per quanto qui rileva, stabilisce che &ldquo;alla richiesta deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione&hellip;d) dichiarazione, resa ai sensi dell&rsquo;art. 47 del D.P.R. 445\/00 sottoscritta dal legale rappresentante e attestante&hellip;..nel caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti, dichiarazione autenticata in carta legale, con la quale le imprese che intendono costituirsi si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, all&rsquo;impresa da qualificare come capogruppo, la quale stipuler\u00e0 il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti&rdquo;.<br \/>\nLa controinteressata non ha &#8211; per sua stessa ammissione &#8211; confezionato l&rsquo;atto di impegno nella forma prescritta dall&rsquo;Avviso a pena di esclusione. In applicazione della lex specialis, che anche la Stazione Appaltante \u00e8 obbligata a rispettare, doveva pertanto essere esclusa.<br \/>\nLa controinteressata rileva che, a suo avviso, la clausola non era chiara e comunque non pare rispondere ad un particolare interesse della P.A., concludendo che bene ha fatto la Commissione &#8211; in applicazione del principio di favor partecipationis &#8211; a riammetterla alla gara.<br \/>\nIl Collegio non condivide queste argomentazioni: infatti la violazione di una regola, sia pure formale, ma richiesta dal Bando a pena di esclusione, pone un obbligo anche a carico della S.A. che pu\u00f2 essere disatteso solo se detta prescrizione sia oggettivamente equivoca, il che, nel caso di specie, non \u00e8: il bando imponeva, con chiarezza, una determinata forma della dichiarazione, e tale forma andava rispettata da ogni concorrente, pena l&rsquo;esclusione.<br \/>\nSe il Raggruppamento controinteressato voleva far valere la pretesa illegittimit\u00e0 dell&rsquo;Avviso perch\u00e8 la clausola non risponderebbe ad un interesse sostanziale della P.A., aveva l&rsquo;onere di proporre ricorso incidentale, onde espungere la prescrizione dalla lex specialis. <br \/>\nAfferma, in proposito, il controinteressato R.T.I. di non aver interesse a proporre impugnazione incidentale, dato che la Commissione l&rsquo;aveva, in ogni caso, riammesso, con ci\u00f2 dimostrando di condividere la sua interpretazione della clausola dell&rsquo;Avviso. L&rsquo;argomento \u00e8 eccentrico rispetto al problema, che consiste nell&rsquo;esservi, nell&rsquo;Avviso di gara, una espressa causa di esclusione, di cui la ricorrente richiede la puntuale applicazione, con la conseguenza che, proprio in connessione a tale censura, deve ritenersi sorto l&rsquo;interesse (e l&rsquo;obbligo) del controinteressato di provocarne la rimozione, non apparendo possibile &ldquo;aggirare&rdquo; la prescrizione in via meramente interpretativa.<br \/>\nIn definitiva, in corretta applicazione dell&rsquo;Avviso di gara. la controinteressata andava esclusa.<br \/>\n5.3. &#8211; Ci\u00f2 dispenserebbe il Collegio dal prendere posizione anche in merito al tema dell&rsquo; &ldquo;associazione per cooptazione&rdquo;, sul quale tuttavia, per completezza, merita spendere qualche parola.<br \/>\n5.3.1. &#8211; La c.d. &ldquo;associazione per cooptazione&rdquo; viene in evidenza con l&rsquo;art. 23 del D.Lg. n. 406\/91 (attuativo della direttiva 89\/440\/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), che consentiva alle imprese partecipanti alla gara, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati dal Bando, di associare a s\u00e9 una o pi\u00f9 imprese iscritte (in allora) all&rsquo; Albo Nazionale dei Costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superassero il 20 % dell&rsquo;importo complessivo dei lavori oggetto dell&rsquo;appalto e che l&rsquo;ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese fosse almeno pari all&rsquo;importo dei lavori che le sarebbero stati affidati. La norma \u00e8 stata ripresa, con analogo contenuto, dall&rsquo;art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 554\/99, applicabile ratione temporis alla presente controversia, ai sensi dell&rsquo;art. 256, 4&deg; comma, del D.Lg. 163\/ 06, come precisato dalla decisione del C.S. n. 115\/12 (alla quale si rinvia per approfondimenti), secondo cui &ldquo;pu\u00f2 ritenersi ancora operante l&rsquo;istituto della cooptazione, il quale si caratterizza &hellip; per la possibilit\u00e0 di far partecipare all&rsquo;appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 del citato art. 95&rdquo; (cfr., anche: C.S. n. 5161\/09; id, n. 3129\/09 e n. 4655\/06). <br \/>\nDella esportabilit\u00e0 della &ldquo;cooptazione&rdquo; dall&rsquo;unico ambito in cui \u00e8 contemplata (quello dei lavori pubblici), ad altri settori; si \u00e8 a lungo dubitato, sia per l&rsquo;eccezionalit\u00e0 dell&rsquo;istituto che per le peculiarit\u00e0 della sua disciplina, strettamente legata alle nozioni del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; tuttavia come pi\u00f9 volte precisato dalla giurisprudenza (sin dalla decisione del C.S. n. 2010\/06) &ldquo;secondo la direttiva 92\/50 (ora n. 04\/18), nel caso di raggruppamenti di operatori economici, non pu\u00f2 ad essi essere imposta una determinata veste giuridica. Ne consegue che la possibilit\u00e0 di un&rsquo;impresa facente parte di un&rsquo;ATI di cooptare altre imprese, ancorch\u00e9 prevista solo per i lavori, \u00e8 espressione di un principio di derivazione comunitaria, e come tale \u00e8 applicabile in tutti i pubblici appalti&rdquo;, ivi compresi quelli di servizi (si veda anche, per tutti: C.S. n. 2450\/10).<br \/>\n5.3.2. &#8211; Si \u00e8 da taluno opinato che, poich\u00e8 nel sistema dei servizi non esiste la qualificazione, in questo caso sarebbe possibile associare qualsivoglia impresa minore nel solo rispetto del limite del 20% .<br \/>\nIl Collegio ritiene di non poter condividere questa conclusione, dal momento che, cos\u00ec operando, si priverebbe l&rsquo;Amministrazione aggiudicatrice di ogni garanzia circa l&rsquo;esperienza, l&rsquo;idoneit\u00e0 tecnica e l&rsquo;affidabilit\u00e0 dei soggetti che concretamente svolgeranno le prestazioni integranti una parte del servizio messo a gara; garanzie che. non possono dirsi sussistenti solo perch\u00e9 l&rsquo;impresa cooptante possiede in proprio tutti i requisiti richiesti. Secondo il modello normativo di cui all&rsquo;art. 95, comma 4, D.P.R. n. 554\/99 (&ldquo;se l&#8217;impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell&rsquo;importo complessivo dei lavori e che l&rsquo;ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all&#8217;importo dei lavori che saranno ad essa affidati&rdquo;), occorre una precisa delimitazione dell&rsquo;impiego della singola cooptata, oltre che quantitativa, anche in ragione dei requisiti dalla stessa posseduti. <br \/>\nIl Collegio \u00e8 dell&rsquo;avviso che, a garanzia degli interessi della S.A., ci si debba regolare allo stesso modo anche negli appalti di servizi, con la conseguenza che la cooptata deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti (o, quanto meno di possedere adeguata esperienza) in misura almeno pari a quella della quota di servizio che dovr\u00e0 svolgere (che dovrebbe essere debitamente precisata dalla lex specialis, sia sotto l&rsquo;aspetto quantitativo che qualitativo). <br \/>\nSul punto, la recente decisione del C.S. n. 115\/12 cos\u00ec si \u00e8 espressa: &ldquo;mette conto evidenziare che un riparto qualitativo delle lavorazioni o dei servizi offerti dalle associate (cio\u00e9 un riparto di tipo eterogeneo delle prestazioni offerte) in tanto \u00e8 possibile in quanto la Stazione Appaltante lo abbia, anche implicitamente, ammesso attraverso la indicazione delle opere scorporabili (in materia di lavori) ovvero dei servizi secondari (in materia di servizi); quante volte ci\u00f2 non accada l&rsquo;unico riparto ammesso tra le prestazione delle associate \u00e8 di tipo quantitativo, cio\u00e8 tra lavorazioni e servizi aventi carattere omogeneo. Ne consegue che nel caso in esame, in cui la stazione appaltante non aveva distinto tra servizi principali ed accessori, non era configurabile, anche a voler ammettere &hellip; l&rsquo;applicabilit\u00e0 alla fattispecie dell&rsquo;istituto della cooptazione, un riparto qualitativo delle prestazione d&rsquo;appalto&rdquo;. <br \/>\n5.3.3. &#8211; Nel caso all&rsquo;esame, il Capitolato, pur non distinguendo tra servizi principali ed accessori, li ha suddivisi in: 1) servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione; 2) servizio di assistenza generica alla persona; 3) servizio di assistenza sanitaria; 4) servizio di pulizia e igiene ambientale; 5) fornitura di beni.<br \/>\nAlla cooptata Cofely Italia s.p.a. risultano essere attribuiti i sevizi di: a) gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione, e b) di manutenzione, per una quota pari al 15% (cio\u00e8 quelli indicati dal Bando sub n. 1); mentre a Synergasia &#8211; Cooperativa Sociale Onlus viene assegnata la sola attivit\u00e0 di interpretariato e mediazione culturale (quindi una piccola frazione di quelli indicati sub n.2); per una quota pari al 5%. Appare subito evidente che, anche ammesso che si trattasse di servizi dotati di autonomia funzionale (e quindi attribuibili singulatim ad una cooptata), quanto meno per ci\u00f2 che concerne Synergasia &#8211; Cooperativa Sociale Onlus ci\u00f2 non \u00e8, essendo la stessa stata designata a svolgere solo una minima parte del complesso servizio indicato sub n. 2). <br \/>\nA questo va aggiunto che non pare legittimo n\u00e8 ammissibile che l&rsquo;esecuzione di una parte (non omogenea) del servizio possa essere affidata a soggetti di cui la S.A. ignora totalmente l&rsquo;idoneit\u00e0 e la capacit\u00e0 di effettuarlo. Per fornire siffatta dimostrazione (che, nel sistema dei lavori, \u00e8 espressa dalla qualificazione), non potranno che essere utilizzati gli stessi elementi che il bando richiede alla cooptante, quale, ad esempio, (nel caso in cui la parte di servizio attribuita alla cooptata sia omogenea, quindi la ripartizione sia di tipo quantitativo) aver svolto senza demerito servizi analoghi a quelli attribuiti (per un valore rapportato alla quota di servizi da effettuare), qualora invece dovessero venir svolti dalla cooptata servizi secondari (specificamente qualificati &#8211; o comunque identificabili &#8211; come tali dalla lex specialis, cio\u00e8 in caso di ripartizione qualitativa) si ritiene che la stessa debba dimostrare il possesso di requisiti specifici ovvero di adeguate capacit\u00e0 a svolgere la parte di servizio di cui \u00e8 indicata esecutrice. <br \/>\nIl Collegio ritiene quindi fondata anche la censura relativa alla mancata dimostrazione che le cooptate possiedono adeguati requisiti per il servizio che dovrebbero svolgere..<br \/>\nIl ricorso va, in definitiva, quindi respinto.<br \/>\n6. &#8211; La particolarit\u00e0 della vicenda consiglia di disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa; ad eccezione del contributo unificato, pari ad &euro; 2.000,00 che la Prefettura di Gorizia provveder\u00e0 a rifondere alla ricorrente al momento del passaggio in giudicato della sentenza.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\nil Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l&rsquo;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br \/>\nCompensa le spese e competenze del giudizio tra le parti. Contributo unificato rifuso.<br \/>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<br \/>\nCos\u00ec deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br \/>\nSaverio Corasaniti, Presidente<br \/>\nOria Settesoldi, Consigliere<br \/>\nRita De Piero, Consigliere, Estensore<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nL&#8217;ESTENSORE<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nDEPOSITATA IN SEGRETERIA<br \/>\nIl 08\/03\/2012<br \/>\nIL SEGRETARIO<br \/>\n(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":4,"featured_media":205,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31,74],"tags":[],"class_list":["post-311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-appalti-e-contratti11","category-sentenze-del-tar-del-fvg"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=311"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/311\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31046,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/311\/revisions\/31046"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.amministrativisti.fvg.it\/portale\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}