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In materia di risarcimento del danno, non è ascrivibile al Comune la responsabilità aquiliana da ritardo nell’invio al destinatario dell’avviso di rimozione di un veicolo ex art.397 reg. att. Codice della Strada, qualora tale ritardo sia causato dalla mancata comunicazione al Comune dell’elenco dei veicoli rimossi da parte dell’impresa concessionaria del servizio di rimozione.
Il Comune è responsabile, in solido con l’impresa concessionaria del servizio di rimozione, nei confronti del destinatario dell’avviso di rimozione, del danno da ritardo per non aver accertato l’adempimento, da parte dell’impresa, degli obblighi contrattuali nascenti dalla concessione.
L’impresa concessionaria del servizio di rimozione è tenuta al risarcimento dei danni causati, per imperita custodia, al veicolo rimosso durante la giacenza nel deposito, essendo responsabile della sua custodia in forza della concessione.


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