L'area erbosa ove insistano impianti presenti sotto la superficie (un oleodotto nella fattispecie), ancorché l'accesso agli stessi sia limitato non può considerarsi "stabilimento" e l'erba sfalciata dal proprietario della stessa costituisce rifiuto urbano assimilabile e dunque tassabile ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993 e s. m. e i. non operando alcuna esenzione invece prevista per i rifiuti tossici.
Tale rifiuto è assoggettato alla TARSU/TIA a prescindere dal fatto che l'erba sfalciata sia conferita al servizio comunale o gestita in proprio dal proprietario/gestore dell'area. 

 

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Sent. n. 102/2014 in formato pdf