T.A.R. Friuli Venezia Giulia Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 00494

(cfr. conformi, T.A.R. Friuli Venezia Giulia Sez. I, 28 settembre 2011 n. 00496 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia Sez. I, 28 settembre 2011 n. 00495)


La controversia tra un'impresa concessionaria della costruzione e gestione di una tratta autostradale e la società petrolifera subconcessionaria della gestione di un'area di servizio, riguardante la proroga della convenzione di subconcessione, conseguente alla proroga della concessione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto l'atto di concessione, né l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte dell'amministrazione concedente o del concessionario, ma soltanto una convenzione di natura paritaria fra le parti e la sua interpretazione, con riferimento all'obbligo di riconsegna al concessionario dei beni oggetto della subconcessione, senza che venga in considerazione l'atto di concessione, se non come fatto storico esterno al rapporto dedotto. (Nella fattispecie il TAR del Friuli Venezia Giulia riteneva di non avere giurisdizione sulla questione attinente alla corretta applicazione della clausola che attribuisce al sub-concessionario il diritto alla proroga del contratto).